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SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2023

Servizio urbano e suburbano (compresa la metropolitana)

Per il cliente sprovvisto del titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio irregolare la sanzione è fissata nella misura di € 360,00 più il titolo di viaggio (€ 2,00), con la possibilità di conciliare l'irregolarità ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 1/2000, pagando entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma ridotta di € 120,00 (più titolo di viaggio di  € 2,00). Qualora si provveda al pagamento entro 7 giorni dalla contestazione la sanzione è ridotta a € 60,00 più il titolo di viaggio (€ 2,00 ). Il cliente può anche regolarizzare il contratto di trasporto pubblico mediante versamento diretto agli Assistenti alla Clientela della somma di € 35,00 più il titolo di viaggio (€ 2,00), anche per mezzo di bancomat o carta di credito.
Qualora l’utente sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio dimostri, entro 7 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il possesso di un abbonamento o di una tessera di libera circolazione nominativa in corso di validità al momento dell’infrazione, è soggetto alla sola sanzione pari al prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria oltre alle spese del procedimento, per complessive € 17,00. Se l’utente non si avvale di questa facoltà, cioè dopo che sia trascorso il settimo giorno dalla contestazione, è tenuto a corrispondere una sanzione di € 17,00 più spese di procedimento, per complessive € 32,00. 

Servizio extraurbano

Per il cliente sprovvisto del titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio irregolare la sanzione è fissata nella misura di € 306,00 più il titolo di viaggio (€ 1,70 ), con la possibilità di conciliare l'irregolarità ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 1/2000, pagando entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma ridotta di € 102,00  più titolo di viaggio (€  1,70). Qualora si provveda al pagamento entro 7 giorni dalla contestazione la sanzione è ridotta a € 51,00 più il titolo di viaggio (€ 1,70). Il cliente può anche regolarizzare il contratto di trasporto pubblico mediante versamento diretto agli Assistenti alla Clientela della somma di € 35,00 più il titolo di viaggio (€ 1,70), anche per mezzo di bancomat o carta di credito.
Qualora l’utente sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio dimostri, entro 7 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il possesso di un abbonamento o di una tessera di libera circolazione nominativa in corso di validità al momento dell’infrazione, è soggetto alla sola sanzione pari al prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria oltre alle spese del procedimento, per € 17,00. Se l’utente non si avvale di questa facoltà, cioè dopo che sia trascorso il settimo giorno dalla contestazione, è tenuto a corrispondere una sanzione di € 20,00 più spese di procedimento, per complessive € 35,00.

Servizio ferroviario

Per il cliente sprovvisto del titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio irregolare la sanzione è fissata nella misura di € 306,00 (più il costo del biglietto dalla stazione di partenza alla stazione di arrivo) , con la possibilità di conciliare l'irregolarità ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 1/2000, pagando entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma ridotta di € 102,00 più il costo del biglietto dalla stazione di partenza alla stazione di arrivo. Qualora si provveda al pagamento entro 7 giorni dalla contestazione la sanzione è ridotta a € 51,00 più il costo del biglietto dalla stazione di partenza alla stazione di arrivo. Il cliente può anche regolarizzare il contratto di trasporto pubblico mediante versamento diretto agli Assistenti alla Clientela della somma di € 35,00 più il titolo di viaggio (il costo del biglietto dalla stazione di partenza alla stazione di arrivo).
Qualora l’utente sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio dimostri, entro 7 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il possesso di un abbonamento o di una tessera di libera circolazione nominativa in corso di validità al momento dell’infrazione, è soggetto alla sola sanzione pari al prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria oltre alle spese del procedimento, per € 16,70. Se l’utente non si avvale di questa facoltà, cioè dopo che sia trascorso il settimo giorno dalla contestazione, è tenuto a corrispondere una sanzione di € 17,00 più spese di procedimento, per complessive € 32,00.

Servizio urbano di Ivrea

Per il cliente sprovvisto del titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio irregolare la sanzione è fissata nella misura di € 270,00 più il titolo di viaggio (€ 1,50 ), con la possibilità di conciliare l'irregolarità ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 1/2000, pagando entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma ridotta di € 90,00  più titolo di viaggio (€  1,50). Qualora si provveda al pagamento entro 7 giorni dalla contestazione la sanzione è ridotta a € 45,00 più il titolo di viaggio (€ 1,50). Il cliente può anche regolarizzare il contratto di trasporto pubblico mediante versamento diretto agli Assistenti alla Clientela della somma di € 35,00 più il titolo di viaggio (€ 1,50), anche per mezzo di bancomat o carta di credito.
Qualora l’utente sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio dimostri, entro 7 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il possesso di un abbonamento o di una tessera di libera circolazione nominativa in corso di validità al momento dell’infrazione, è soggetto alla sola sanzione pari al prezzo del normale biglietto a tariffa ordinaria oltre alle spese del procedimento, per € 16,50. Se l’utente non si avvale di questa facoltà, cioè dopo che sia trascorso il settimo giorno dalla contestazione, è tenuto a corrispondere una sanzione di € 15,00 più spese di procedimento, per complessive € 30,00.

Regole generali

Le infrazioni alle altre norme previste dal Regolamento di utilizzo del trasporto pubblico sono soggette alla sanzione stabilita con apposita deliberazione dell'Azienda.

Le infrazioni concernenti le norme di polizia e la sicurezza dell'Esercizio sono soggette al pagamento delle sanzioni previste dal DPR 11/7/1980 n.753 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 31 del DPR 11/7/1980 n.753 le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o disturbo agli altri viaggiatori e non si attengano alle prescrizioni d'ordine o sicurezza possono essere escluse dal servizio.

Gli Assistenti alla Clientela GTT, in borghese o in divisa e muniti di documento identificativo, provvedono all'accertamento delle irregolarità relative ai documenti di viaggio.

Le altre irregolarità possono essere accertate, oltre che dal suddetto personale GTT, dagli agenti di Polizia Municipale.

Gli Assistenti alla Clientela nell'esercizio delle loro funzioni rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali. Reati commessi nei confronti di tutto il personale GTT saranno perseguiti a termini di legge.

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